di Pietro Carrozzini
E’ sicuramente lodevole che il Comune di San Giorgio Ionico con la scelta di introdurre la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e col concorso della maggioranza dei cittadini consapevoli, abbia scalato la classifica dei Comuni Ricicloni fino a conseguire la menzione speciale di Lega Ambiente per l’ottima percentuale del 70,01% di rifiuti differenziati in soli 9 mesi del 2015, come certificato nel Dicembre scorso dall’associazione ambientalista , meno che tale iniziativa sia accompagnata dalla manifesta volontà di intrusione nella sfera personale dei cittadini
Infatti, per quanto è dato comprendere, il Comune (nella fattispecie l’azienda Axa, titolare del servizio di raccolta di rifiuti), ha previsto, per sabato 16 luglio, il controllo di “(…) tutti i contenitori del residuo secco”.
In effetti, la verifica del materiale conferito dai cittadini se, come sembra essere nel caso che ci occupa, avviene in maniera indiscriminata e con modalità che non preservano la loro privacy è contraria alla legge.
Tanto è pacificamente previsto dalle raccomandazioni emanate sul tema dal Garante della Privacy (disponibili per la consultazione sul sito www.garanteprivacy.it).
L’autorità di garanzia, infatti, sin dal luglio del 2005 ha specificato che i soggetti preposti alla gestione della raccolta differenziata, nel caso in cui si trovino a dover trattare dati personali, devono rispettare le disposizione del Codice (d.lg. n. 196/2003) il quale prevede, in particolare, una specifica disciplina per il trattamento da parte dei soggetti pubblici stabilendo che: a) va rispettato il principio di necessità secondo il quale è escluso, o deve essere ridotto al minimo, l’eventuale utilizzo di dati personali, qualora le finalità pubbliche possono essere perseguite anche senza dati personali o identificativi (art. 3 del Codice);b) i trattamenti di dati personali sono consentiti soltanto per svolgere funzioni istituzionali dell’ente, osservando i presupposti e i limiti stabiliti anche da leggi e regolamenti in relazione alla natura dei dati (artt. 18-22). Tale presupposto appare ricorrente nei casi rappresentati, rientrando la gestione dei rifiuti solidi urbani tra le finalità istituzionali degli enti coinvolti;c) qualora si ravvisi che deve procedersi ad un trattamento di dati, deve essere rispettato il principio di proporzionalità in ogni singola fase del trattamento, verificando se, e come, determinate operazioni di raccolta, esame, annotazione ed eventuale registrazione dei dati siano effettivamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle diverse esigenze di assicurare un’efficace raccolta differenziata ed identificare i trasgressori (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice);d) con riferimento all’eventualità che le attività di raccolta differenziata comportino un trattamento di dati sensibili, occorre rispettare il principio di indispensabilità, secondo il quale i soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di natura diversa (art. 22, comma 3, del Codice).
Per quanto attiene alla c.d. “ispezione dei sacchetti” il Garante ha specificato che: “Agli organi addetti al controllo è riconosciuta la possibilità di procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora per accertare le violazioni di rispettiva competenza (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689). Tale facoltà deve essere esercitata selettivamente, nei soli casi in cui il soggetto che abbia conferito i rifiuti con modalità difformi da quelle consentite non sia in altro modo identificabile. Risulterebbe, quindi, invasiva la pratica di ispezioni generalizzate da parte del personale incaricato (agenti di polizia municipale; dipendenti di aziende municipalizzate), del contenuto dei sacchetti al fine di trovare elementi informativi in grado di identificare, presuntivamente, il conferente. Qualora siano utilizzati sacchetti dotati di microchip, di codici a barre o, eventualmente, di “RFID”, non è quindi necessario procedere ad ispezioni al fine di individuare il conferente. La modalità di accertamento descritta può poi rivelarsi lesiva di situazioni giuridicamente tutelate come la libertà e la segretezza della corrispondenza lasciata nei rifiuti. L’attività di ispezione non costituisce, peraltro, strumento di per sé risolutivo per accertare l’identità del soggetto produttore, dal momento che non sempre risulta agevole provare che il medesimo sacchetto, avente un contenuto difforme da quello per il quale il sacchetto è utilizzabile, provenga proprio dalla persona individuata mediante una ricerca di elementi presenti nel medesimo. Tale considerazione induce a ritenere che il trasgressore non dovrebbe essere individuato sempre ed esclusivamente attraverso una ricerca nel sacchetto dei rifiuti di elementi (corrispondenza o altri documenti) a lui riconducibili, e che quindi una eventuale sanzione amministrativa irrogata ad un soggetto così individuato potrebbe risultare erroneamente comminata. Alle stesse conclusioni si deve pervenire nella diversa ipotesi in cui la violazione consista nel mancato rispetto dell’orario di conferimento.”.
Ciò detto, ci auguriamo che l’Amministrazione Comunale si attenga alla prescrizioni suddette, anche al fine di evitare inutili contenziosi e sanzioni che, nel caso di specie, consistono in multe salatissime inflitte ai responsabili che, indubitabilmente, andrebbero a pesare sulle finanze non certamente floride del Comune.
Sotto altro aspetto è altrettanto auspicabile che i cittadini si attengano alle prescrizioni comunali in materia di conferimento dei rifiuti solidi urbani, anche al fine di rendere più bella e pulita la propria Città.
