Rispondiamo alla replica fatta sull’articolo CHE FINE FARANNO I CANI RANDAGI di CAROSINO, in merito all’Ordinanza emessa dal Sindaco del Comune di Carosino con la quale viene previsto l’indistinto accalappiamento di tutti i cani randagi rinvenuti sul territorio comunale, senza distinzione di comportamento, aggressività, docilità degli animali e chiarisco quanto segue.
In primo luogo, la Legge 281/1991 stabilisce che “il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione della nascite ( e quindi non l’accalappiamento ndr )viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unita’ sanitarie locali. “
Da ciò discende che l’accalappiamento, come voi avete osservato, è il mezzo con il quale il Comune tiene sempre aggiornato il registro dei cani presenti sul territorio ma di certo non è uno strumento di controllo del fenomeno del randagismo, è solo una soluzione estrema che anziché risolvere un problema, lo nasconde agli occhi dei cittadini, come la famosa polvere sotto il tappeto.
La recente modifica normativa (Legge finanziaria 2007) vincola i Comuni ad impiegare gran parte delle proprie risorse economiche nelle attività di prevenzione del randagismo per attuare piani annuali di sterilizzazione.
Ben si comprende la motivazione che ha spinto l’On. Sindaco, titolare e responsabile di tutti i cani randagi ex art. 2 L281/1991, ad emanare una simile ordinanza, e cioè l’urgenza di contenere un fenomeno di così grandi dimensioni, ma, si ribadisce, l’accalappiamento non può rappresentare una soluzione, bensì un abile tentativo di “apparire” efficiente.
Presupposto per l’emanazione di una ordinanza urgente, infatti, è la necessità di prevenire o di eliminare gravi pericoli per l’integrità corporea dei cittadini oppure casi eccezionali la cui risoluzione non è praticabile facendo ricorso ai normali mezzi messi a disposizione dall’ordinamento giuridico.
E’ lecito domandarsi, in questo caso, in primo luogo chi abbia realmente accertato la pericolosità dei cani in questione ( e in tal caso, l’On. Sindaco non esiterebbe a mostrare ai propri cittadini le denunce di aggressione, i referti della ASL, e i verbali dei relativi casi di aggressione) e in secondo luogo ci si domanda perché con i mezzi messi a disposizione delle Legge che vincolano il Sindaco quale responsabile, ad oggi il fenomeno del randagismo non sia stato ancora se non risolto, quantomeno contenuto. E ciò sarebbe un interessante spunto di indagine sull’impiego delle risorse economiche destinate ai Comuni per la cura dei randagi e la lotta al randagismo.
Attraverso la sterilizzazione di TUTTI i cani vaganti, come prescrive la legge, praticamente si andrebbe “per esaurimento” dei randagi, perché incapaci di riprodursi, e in qualche anno il problema sarebbe notevolmente ridotto e , si spera, via via risolto.
Il MINISTERO DELLA SANITÀ con il Decreto 14 ottobre1996 “Norme in materia di affidamento dei cani randagi” ha chiarito che “I cani randagi accalappiati devono essere ricoverati e trattenuti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b), per un periodo non inferiore a sessanta giorni, nei canili di cui ali articolo 4, comma 1, della legge n.281/91 ed essere sottoposti, a cura da Servizio Veterinario della Asl competente, a) osservazione, controllo sanitario e ai trattamenti profilattici previsti all’articolo 2, comma 5, della citata legge n.281/91;
b)identificazione, registrazione e tatuaggio, quest’ultimo nel caso in cui l’animale ne sia sprovvisto; tali operazioni devono essere effettuate senza indugio e comunque prima di qualsiasi affido o spostamento degli animali. 2. Trascorso il periodo di permanenza presso il canile, gli animali possono essere collocati presso i rifugi di cui all’articolo 4, comma 1 della legge n.281 /91 (e cioè rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalita’ dalla Regione.)
E’ bene chiarire che il canile sanitario assolve ad un prioritaria e temporanea funzione di assistenza veterinaria e di profilassi igienico sanitaria ai cani appena catturati ed è ben diverso da un canile di mantenimento sia strutturalmente che normativamente. L’art. 2 della citata legge, al n. 5 infatti recita: 5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonche’ i cani presso le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4 (canili sanitari)devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l’echinococcosi e altre malattie trasmissibili. Tale elemento è stato recepito anche dalla Legge Regione Puglia n. 12/1995 che stabilisce “Presso i canili sanitari i cani stazioneranno per il periodo di sessanta giorni in attesa di riscatto o affidamento o cessione a norma del precedente art. 6, comma 3, previo trattamento profilattico.
Inoltre, tutti Regolamenti di Polizia in tema di accalappiamento dei cani, prevedono un periodo di osservazione dell’animale non inferiore a dieci giorni per accertare o meno la presenza dell’elemento di aggressività non recuperabile in altro modo, proprio per scongiurare eventuali azione di accalappiamento che somiglino molto di più a casi di MALTRATTAMENTO (penalmente perseguibile) arditamente camuffati da azione legittima.
In merito, invece, alle leggende metropolitane di randagi che aggrediscono i passanti in difesa del territorio, sarebbe consigliabile uno studio sui comportamenti dei cani, specie dei randagi, che tutt’al più possono lottare tra loro per il territorio, senza per questo “aggredire” le persone che passano di lì. Sanno tutti che un randagio, per sua indole, raramente arriva ad uno scontro, perché per lui significa uno spreco di energie inutile. Deve sopravvivere, non rischiare la pelle per una zuffa. Il cane davvero pericoloso, poi, potrà essere trattenuto in canile come dispone la legge. Nessuno vuole che si creino situazioni di convivenza uomo-animale insostenibile, né desideriamo mettere a repentaglio la sicurezza pubblica. Riteniamo solo che, la legge vada applicata nel suo PIENO RISPETTO.
Dunque, i cani in questione dovrebbero essere indebitamente trattenuti in una struttura non adeguata al mantenimento perpetuo degli animali, dato che il canile di Manduria è un CANILE SANITARIO…
A tutto ciò si aggiunga il dovuto buonsenso e l’auspicata sensibilità e pietas che porterà senz’altro l’On.le Sindaco a trovare una soluzione migliore.
Ci auguriamo, quindi, di vedere tra 60 giorni i nostri innocui amici passeggiare pacificamente in paese, microchippati, vaccinati, curati dopo il breve ricovero in canile e magari adottati da qualcuno, o come cani di quartiere!
I cittadini animalisti Impronte di Gioia